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Fabrizia: le attività commerciali non pagheranno il suolo pubblico

 

La giunta comunale di Fabrizia, guidata dal sindaco Francesco Fazio, ha approvato la delibera con la quale ha esonerato le attività commerciali dal pagamento della tassa d'occupazione del suolo pubblico.

In particolare, "l’esonero dal pagamento Tosap e Cosap è previsto per il periodo che decorre dal 1 maggio al 31 ottobre 2020".

Nel dettaglio, il provvedimento prevede

"1) [...] di concedere alle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione, ovvero richiedenti concessioni o autorizzazioni per l’utilizzo di suolo pubblico, in via straordinaria ed emergenziale dal 1 giugno al 31 ottobre, gli spazi pubblici richiesti in accordo ai criteri e alle norme richiamate in premessa;

2) Di concedere i suddetti spazi, vista la particolare situazione emergenziale e nel periodo richiamato, laddove possibile anche h24, al fine di permettere una migliore organizzazione e un maggiore rispetto delle norme sanitarie prescritte;

3) Di applicare, nei casi di incertezza o necessaria interpretazione normativa, la clausola più vantaggiosa per la singola attività istante al fine di favorire al meglio tanto la ripresa dell’attività economica penalizzata dall’emergenza in corso, quanto il più ottimale rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale;

4) Di adoperarsi affinché i soggetti destinatari del provvedimento autorizzatorio e concessorio si impegnino a:

 rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, le disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

 rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento sull’occupazione di suolo pubblico;

 fare salvi i diritti dei terzi;

 obbligarsi a riparare tutti i danni eventualmente derivanti dall’occupazione permessa;

 obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute Codice della Strada e Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS;

 rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene e a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. n. 81/2008 e degli altri rivenienti dall’applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel <>;

 rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza;

 ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi;  esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti;

 garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle eventuali operazioni di soccorso, garantendo un passaggio pedonale pubblico;

 mantenere pulito e in ordine lo spazio concesso;  delimitare, a proprie spese, lo spazio concesso"


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