Il Decreto sicurezza e la Corte costituzionale

Non vedo l’ora che qualcuno riesca (non è così semplice!) a raggiungere la Corte costituzionale, per sapere se la legge Salvini è costituzionale o meno.

 Qualche giurista della domenica, in testa Grasso, sostiene infatti che la legge violerebbe l’art. 10 della costituzione. Ebbene, leggiamo questo articolo. “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.

 Secondo qualcuno, la parola “lo straniero” eccetera, si applicherebbe a uno, dieci, cento, mille, diecimila, un milione, un miliardo e più miliardi di stranieri, i quali, agli effetti dell’art. 10, avrebbero diritto a venire in Italia, ed esservi ospitati e mantenuti. Vediamo se è vero, facendo un esempio ben noto: la Nigeria e gli stranieri che da là provengono.

 La costituzione è stata scritta da degli eletti in data 2 giugno 1946. Alla data del 2 giugno 1946, la Nigeria era una colonia della Gran Bretagna, quindi non vi si trovavano delle “libertà democratiche”, anzi, chi le avesse chieste sarebbe finito come minimo in galera. Alla stessa data, l’Italia, per effetto della guerra, era ancora occupata da truppe straniere, in buona parte britanniche. Era dunque impensabile non solo che un nigeriano, o milioni di nigeriani, fuggissero dalla Nigeria; e, caso mai, venissero proprio in Italia, cioè nella mani delle truppe britanniche qui stanziate.

 Lo stesso per Marocco, Algeria, Tunisia, francesi etc.

 Mi pare ovvio che chi scrisse l’art. 10 e chi lo approvò, non avevano la benché minima intenzione di consentire l’ingresso ad eventuali profughi di Marocco o Nigeria o una qualsiasi delle innumerevoli colonie britanniche, francesi, olandesi, belghe, spagnole, portoghesi…

 Tanto meno era immaginabile che “lo straniero” (aggettivo sostantivato di numero singolare) diventasse masse di stranieri (plurale). Si pensava, al massimo, a qualche dissidente sovietico o di dittature sparse qui e lì nelle Americhe.

 Comunque, se qualcuno riesce ad adire la Corte costituzionale, la Corte sta lì proprio per questo; e dia un responso.

 Una nota finale. L’unico che mostra di aver studiato diritto, secondo me, è De Magistris, il quale non sin sogna di dire che la legge Salvini viola la costituzione art. 10, e se la cava elegantemente con una formula che è carina a sentirsi, però giuridicamente non vuol dire niente: lo “spirito della costituzione”.

Comunque, anche così, staremo a vedere.

 

 

  • Published in Diorama
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