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Coronavirus, il sindaco Fazio blinda Fabrizia

Sono sempre più fitte le maglie che tanti sindaci calabresi stanno stringendo attorno ai loro comuni, al fine di cercare di contrastare la diffusione del coronavirus.

In queste ore, infatti, molti primi cittadini stanno mettendo in campo misure più drastiche rispetto a quelle previste dal governo.

Con l’arrivo del contagio nelle Serre (ieri il primo caso riscontrato a Serra – Per leggere la notizia clicca qui), il livello di allerta è inevitabilmente aumentato anche in tutta la fascia montana del Vibonese.

Non fa eccezione neppure Fabrizia, dove, questa mattina, il sindaco Francesco Fazio ha emesso un'ordinanza che impone le seguenti  prescrizioni:

“1 Il Divieto di spostamento in entrata ed in uscita dal Comune di Fabrizia e all’interno dello stesso Comune per motivi diversi da DPCM dell’8 Marzo 2020 ovvero comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In ogni caso sono vietati gli assembramenti con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Situazioni di necessita riguardano l’acquisto di beni essenziali come ad esempio fare la spesa o recarsi in farmacia. Anche in questo caso si raccomanda di contingentare gli spostamenti ( es. limitare al massimo le uscite e in ogni caso un solo componente per nucleo familiare).

2.E’ vietato transitare sul territorio comunale sia a piedi che con veicoli ad eccezione dei casi previsti dal DPCM ,da attestare con apposita autocertificazione.

  1. 3. E’ vietato fino a nuove disposizioni, sostare o frequentare piazze e qualsiasi luogo di aggregazione.
  2. la chiusura, con decorrenza immediata, Campo di Calcio e Campetto di calcetto e del Cimitero Comunale ;

relativamente al solo cimitero comunale sono ammesse le seguenti eccezioni:

  • dei parenti dei defunti, uno per famiglia, per il disbrigo delle pratiche legate alle sepolture;
  • dei cortei funebri formati solo ed esclusivamente dai parenti prossimi del defunto, purché conformi alle norme di distanziamento sociale e privi del carattere di assembramento;
  • la presenza in forma riservata dei parenti prossimi del defunto durante le operazioni di sepoltura;

INVITA   ED ORDINA ALLA CITTADINANZA

A rispettare   l’ordinanza  n. 12 del 20/12/2020 del Presidente della Regione Calabria, su ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale

  1. 1. Con decorrenza immediata e fino al 3aprile 2020 sull’intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione;
  2. Ai sensi della presente Ordinanza si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;
  3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
  4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
  5. L’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
  6. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone;
  7. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
  8. E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;

9 . Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza;


Associazione Culturale "Tempi Moderni" - via Alfonso Scrivo, 30 - 89822 Serra San Bruno

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