Provincia di Vibo, Niglia dichiarato incandidabile dalla Corte di Cassazione. L’Ente nel caos

La difficilissima situazione in cui versa la Provincia di Vibo Valentia si complica ulteriormente per effetto di una sentenza della Corte di Cassazione che sostanzialmente mette fuori gioco il presidente Andrea Niglia. Al pessimo stato della viabilità vibonese, ai problemi dei dipendenti che aspettano gli stipendi, ad una condizione di sviluppo semipermanente, si aggiunge la molto più che vacillante posizione dei vertici politico-amministrativi. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del ministero dell’Interno, ha ribaltato la precedente sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva indicato come improcedibile la domanda del ministero volta a far dichiarare incandidabili  Andrea Niglia, Milena Grillo, Gennaro Melluso, Massimo Rocco La Gamba e Domenico Marzano, amministratori del disciolto consiglio comunale di Briatico. Il punto, secondo la Cassazione, è che “la misura interdittiva dell’incandidabilità degli amministratori pubblici di enti territoriali, il cui consiglio sia stato sciolto per l’esistenza di ingerenze della criminalità organizzata, opera dal momento in cui sia stata dichiarata con provvedimento definitivo e riguarda il primo turno, ad esso successivo, di ognuna delle tornate elettorali indicate dall’art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 e, quindi, tanto le elezioni regionali, quanto quelle provinciali, comunali e circoscrizionali”. “Si è ritenuto in realtà – sostiene la Corte – che il riferimento cumulativo, e non alternativo, ai turni elettorali elencati deve essere interpretato nel senso che l’incandidabilità si applica per ciascuno di essi che sia indetto dopo la sua definitiva dichiarazione. L’incandidabilità infatti non può operare prima che la sia dichiarazione giurisdizionale sia divenuta definitiva. E dunque deve ritenersi  che l’incandidabilità operi quando, come previsto dalla norma, sia dichiarata con provvedimento definitivo, valendo evidentemente per tutti i turni elettorali successivi che si svolgeranno nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, sebbene nella stessa regione si siano svolti uno o più turni elettorali (di identica o differente tipologia) successivamente allo scioglimento dell’ente ma prima che il provvedimento giurisdizionale dichiarativo dell’incandidabilità abbia assunto il carattere della definitività”. Di conseguenza, la Cassazione, cassando la sentenza impugnata, ha dichiarato Niglia e gli altri amministratori “incandidabili alle elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, limitatamente al primo turno successivo allo scioglimento del Comune di Briatico”. In altre parole, ad avviso della Corte, Niglia non poteva candidarsi alla presidenza della Provincia di Vibo Valentia. Lo stesso presidente della Provincia ha comunque presentato un controricorso.

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