Truffava malati di tumore: sospeso un medico in Calabria

I finanzieri hanno eseguito una ordinanza cautelare personale interdittiva che dispone la sospensione dell’esercizio della professione medica nei confronti del responsabile dell’ambulatorio oncologico della Casa della Salute di Scilla, emessa dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della Procura. Le indagini esperite dai finanzieri, coordinate e svolte personalmente dal Procuratore Aggiunto della Repubblica di Reggio Calabria, Gerardo Dominijanni, hanno consentito di porre fine, secondo gli inquirenti, alla ormai consolidata attività posta in essere dall’indagato. Nello specifico il professionista sanitario, approfittando dello stato di soggezione psicologica dei suoi pazienti e dei loro familiari che li accompagnavano, dovuta alla grave patologia oncologica cui erano affetti, li avrebbe indotti a credere che la somministrazione della terapia prescritta necessitasse di visite preventive a pagamento da eseguirsi presso il suo studio privato. In tal modo lo specialista si sarebbe fatto corrispondere dai pazienti indebiti compensi, posto che le prospettate prestazioni private, non solo erano inutili, ma offerte in regime di assistenza sanitaria a totale carico del servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, il pubblico ufficiale (questa è la qualifica rivestita nell’esercizio e nelle funzioni della sua attività), oltre a percepire un ingiusto vantaggio dalla doppia retribuzione, in quanto l'attività era già remunerata dalla tariffa, onnicomprensiva, corrisposta dalla locale Azienda Sanitaria Provinciale per il ciclo di cure previste, contestualmente, avrebbe arrecato un notevole danno ai pazienti, quale conseguenza della dolosa e funzionale carenza di informazione, nei loro confronti, della possibilità di ottenere la medesima prestazione in sede ospedaliera. Alcuni dei pazienti, per soddisfare le pretese del medico, sono dovuti ricorrere a prestiti di denaro presso parenti e/o familiari La gravità dei fatti contestati ha portato all’emissione della Ordinanza interdittiva all’esercizio della professione nei confronti del medico accusato delle condotte illecite e del sequestro preventivo dei suoi conti correnti bancari. Queste, nello specifico e allo stato, le contestazioni mosse al sanitario: 1) articoli 56 e 317 del codice penale perché, quale medico specialista ambulatoriale oncologo convenzionato con l’ASP di Reggio Calabria, nell’esercizio della sua attività di pubblico ufficiale svolta presso l’ambulatorio oncologico Casa della Salute in Scilla, approfittando dello stato di soggezione psicologica derivante dalla patologia oncologica della parte offesa, mediante minaccia consistita nel far intendere implicitamente ad un paziente recatosi in quella struttura al fine di eseguire trattamenti chemioterapici, che la somministrazione della terapia prescritta necessitasse -per un miglior esito della stessa o comunque per seguire meglio l’ammalato- di visite preventive a pagamento da effettuarsi presso il proprio studio privato sito in Reggio Calabria, e dimostrandosi adirato al rifiuto da costui opposto, abusando dunque di siffatta qualità e/o con violazione dei doveri di cui agli articoli 3 e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e comunque in violazione dell’articolo 97 della Costituzione (sussistendo in capo ad egli l’obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio), al fine di ottenere indebiti compensi (posto che le prospettate prestazioni private, non solo erano inutili, ma offerte -mediante il versamento del solo ticket- in regime di assistenza sanitaria dalla struttura pubblica), avrebbe compiuto -con la condotta addebitatagli- atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il paziente a servirsi -a pagamento- della propria prestazione professionale. Evento non verificatosi per il legittimo rifiuto opposto dallo stesso paziente; 2) articoli 81 61, n. 5 e 317 del Codice penale perché, quale medico specialista ambulatoriale oncologo convenzionato con l’ASP di Reggio Calabria, nell’esercizio della sua attività di pubblico ufficiale svolta presso l’ambulatorio oncologico Casa della Salute in Scilla, approfittando dello stato di soggezione psicologica della parte offesa e dei suoi familiari dovuta alla patologia oncologica sofferta, mediante minaccia consistita nel far intendere implicitamente ai congiunti di un paziente recatosi in quella struttura al fine di eseguire un trattamenti chemioterapici, che la somministrazione della terapia prescritta necessitasse -per un miglior esito della stessa o comunque per seguire meglio l’ammalato- di visite preventive a pagamento da effettuarsi presso il proprio studio privato di Reggio Calabria, abusando, sostengono gli investigatori, dunque, di siffatta qualità e/o con violazione dei doveri di cui agli articoli 3 e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e comunque in violazione dell’articolo 97 della Costituzione (sussistendo in capo ad egli l’obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio), al fine di ottenere indebiti compensi (posto che le prospettate prestazioni private, non solo erano inutili, ma offerte - mediante il versamento del solo ticket - in regime di assistenza sanitaria dalla struttura pubblica sopra indicata), quantificati in complessivi 3.120 euro (130,00 euro a visita per 24 visite), costringeva -con la condotta descritta- il paziente ed i suoi familiari, a servirsi - a pagamento - della propria prestazione professionale;  3) articoli 81, 61, n. 5 e 317 del codice penale perché, quale medico specialista ambulatoriale oncologo convenzionato con l’ASP di Reggio Calabria, nell’esercizio della  sua attività di pubblico ufficiale svolta presso l’ambulatorio oncologico Casa della Salute di Scilla, approfittando dello stato di soggezione psicologica della parte offesa e dei suoi familiari dovuta alla patologia oncologica sofferta, mediante minaccia consistita nel far intendere implicitamente ad un paziente recatosi in quella struttura al fine di eseguire trattamenti chemioterapici, che la somministrazione della terapia prescritta necessitasse -per un miglior esito della stessa- di visite preventive a pagamento da effettuarsi presso il proprio studio privato di Reggio Calabria, abusando dunque di siffatta qualità e/o con violazione dei doveri di cui agli articoli 3 e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e comunque in violazione dell’articolo 97 della Costituzione (sussistendo in capo ad egli l’obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio, al fine di ottenere indebiti compensi (posto che le prospettate prestazioni private, non solo erano inutili, ma offerte -mediante il versamento del solo ticket- in regime di assistenza sanitaria dalla struttura pubblica, quantificati in complessivi 1.400,00 euro (100,00 euro a visita per 14 visite), avrebbe costretto una paziente a servirsi -a pagamento- della propria prestazione professionale; 4) articoli 81, 61, n. 5 e 317 del codice penale perché, quale medico specialista ambulatoriale oncologo convenzionato con l’ASP di Reggio Calabria, nell’esercizio della sua attività di pubblico ufficiale svolta presso l’ambulatorio oncologico Casa della Salute in Scilla, approfittando dello stato di soggezione psicologica della parte offesa dovuta alla patologia oncologica sofferta, mediante minaccia consistita nel far intendere implicitamente ad un paziente recatosi in quella struttura al fine di eseguire trattamenti chemioterapici, che la somministrazione della terapia prescritta necessitasse -per un miglior esito della stessa o comunque per seguire meglio l’ammalato- di visite preventive a pagamento da effettuarsi presso il proprio studio privato di Reggio Calabria, abusando dunque di siffatta qualità e/o con violazione dei doveri di cui agli articoli 3 e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e comunque in violazione dell’articolo 97 della Costituzione (sussistendo in capo ad egli l’obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio, al fine di ottenere indebiti compensi (posto che le prospettate prestazioni private, non solo erano inutili, ma offerte -mediante il versamento del solo ticket- in regime di assistenza sanitaria dalla struttura pubblica sopra indicata), quantificati in complessivi 1.840 euro circa (150,00 euro per la prima visita, 130,00 euro cadauna per le altre 13 visite), costringeva -con la condotta dianzi descritta- la paziente a servirsi -a pagamento- della propria prestazione professionale; 5) articoli 81, 61, n. 5 e 323 del codice penale perché, quale medico specialista ambulatoriale oncologo convenzionato con l’ASP di Reggio Calabria, nell’esercizio e nelle funzioni di siffatta sua attività di pubblico ufficiale (Cassazione sezione 6 penale, sentenza n. 35836 del 22 febbraio 2007) svolta presso l’ambulatorio oncologico Casa della Salute di Scilla, approfittando dello stato di soggezione psicologica della parte offesa e dei suoi familiari dovuta alla patologia oncologica sofferta, con abuso dei poteri e/o con violazione dei doveri di cui agli articoli 3 e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e comunque in violazione dell’articolo 97 della Costituzione (sussistendo in capo ad egli l’obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio, Cassazione Penale, sezione VI, sentenza n. 40824 del 24 settembre 2012), avrebbe indotto un paziente recatosi in quella struttura al fine di eseguire trattamenti chemioterapici, a recarsi preventivamene presso il proprio studio privato di Reggio Calabria onde procedere a visite a pagamento legate a quella terapia, procurandosi così intenzionalmente, atteso che le prospettate prestazioni private, non solo sarebbero state inutili, ma offerte -mediante il versamento del solo ticket- in regime di assistenza  sanitaria dalla struttura pubblica sopra indicata, un ingiusto vantaggio patrimoniale da doppia retribuzione, e arrecando nel contempo alla parte offesa un danno ingiusto quantificato, tanto il vantaggio quanto il danno, in complessivi euro 160,00 circa (80 euro per due visite).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' stato interdetto dalla professione sanitaria un medico che, sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe indotto pazienti affetti da malattie oncologiche a recarsi presso il suo studio privato per essere sottoposti a visita. Un comportamento illecito di cui si sarebbe reso responsabile servendosi delle difficili condizioni psicologiche in cui versavano i malati che a lui si rivolgevano. Ad essere finito nei guai, secondo quanto contenuto nella misura giudiziaria del Tribunale di Reggio Calabria, è il medico al quale era attribuita la responsabilità dell'ambulatorio oncologico della Casa della Salute di Scilla. Ad eseguire il provvedimento firmato dal Giudice delle del loro stato di soggezione psicologica, a sottoporsi a visite preventive a pagamento nel suo studio privato. Un medico, responsabile dell'ambulatorio oncologico della Casa della Salute di Scilla, è stato sospeso dalla professione. Il provvedimento cautelare di interdizione dalla professione, emesso dal gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura, è stato eseguito dai finanzieri del Gruppo di Reggio Calabria.

    Le indagini dei finanzieri, coordinate dal Procuratore della Repubblica aggiunto, Gerardo Dominijanni, hanno posto fine all'attività di presunto raggiro portata avanti dal medico che, in forza della sua posizione, avrebbe indotto i pazienti e i loro familiari a credere che la somministrazione della terapia prescritta necessitasse di visite preventive a pagamento nel suo studio privato di Reggio Calabria.

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