Esenzione ticket per reddito, le direttive

Com’è noto, alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Si ricorda a tale proposito che dal l° aprile p.v. sarà possibile procedere al rinnovo della certificazione di esenzione per reddito.

I soggetti titolari dei codici E01, E03, E04 (con esclusione quindi dei disoccupati), prima di recarsi presso gli uffici dell’Azienda Sanitaria per rinnovare la suddetta certificazione, devono rivolgersi al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta per verificare se il proprio nominativo è stato inserito in uno specifico elenco inviato dal Ministero delle Economie e delle Finanze.

Solo gli assistiti che non sono inseriti in tale elenco, ma che ritengono di possedere i requisiti per avere i benefici previsti in una delle categorie che danno diritto all’esenzione per reddito, dovranno recarsi presso gli sportelli dedicati con la copia del documento di identità, il codice fiscale e quant’altro utile al rilascio della relativa certificazione di esenzione.

Tale verifica preliminare consentirà di evitare inutili file agli sportelli.

Si ricorda, in base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni (art. 8, comma 16), che hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle categorie di seguito elencate.

 

Categorie di esenti

  • Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01)

  • Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02)

  • Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico  (CODICE E03)

  • Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico 
    (CODICE E04)

Note

  1. Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (art. 1 del Decreto ministeriale 22/1993)
  2. Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro). 

  3. Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.

  4. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo riferito all'anno precedente.

  5. Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione e immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un ‘attività lavorativa. I due requisiti di disoccupato e del reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico, devono coesistere.

  6. Si considerano pensionati al minimo quei soggetti titolari di una pensione minima che viene riconosciuta dall’INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico,sulla basa dei contributi versati,risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il “minimo vitale”. Il reddito complessivo deve essere inferiore a 8263,31 ecc

 

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